MoVimento 5 Stelle Molise

Il Consiglio e la prescrizione

1

In seguito alla condanna di primo grado, poi confermata in appello, per abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. nella vicenda “Bain & co” l’ex Presidente della Regione Molise, a seguito della sua elezione, in applicazione dell’art. 8 D.Lgs 235/2012 il 02 marzo 2013, fu sospeso dalla carica di Consigliere regionale del Molise, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Successivamente Iorio ha adito la Corte di Cassazione per il procedimento su menzionato e i giudici della Suprema Corte, con sentenza del 12 febbraio 2014 hanno accolto le istanze di parte secondo cui, in realtà, il reato d’abuso d’ufficio era ormai prescritto.

Volendo andare oltre il fatto che secondo autorevolissimi pareri di costituzionalisti e togati la prescrizione nel sistema giuridico italiano attuale opera come una sorta di “indulto per ricchi“, ovvero come vantaggio per coloro i quali, attraverso lungaggini procedurali, riescono ad assicurarsi l’impunità. Carlo Dossi, già a fine 800, avvertiva che “La legge è uguale per tutti gli straccioni”.

Volendo andare oltre il fatto che per il MoVimento 5 stelle la “questione etica e morale” e le liste pulite sono sempre state un baluardo e anche una sentenza di primo grado è a nostro avviso sufficiente per far “saltare il turno” in attesa di giudizio definitivo, è importante soffermarci sulla questione di fatto e di diritto in esame.

Il Consiglio di Stato (sez. V Giur., sent. 6 febbraio 2013, nr. 695) pronunciatosi sul “caso Miniscalco”, pur essendosi espresso in merito ad una ipotesi di incandidabilità, esplica una ratio decidendi pienamente estensibile anche ai casi di sospensione intervenuta successivamente ad una elezione, in forza di una lettura inequivocabilmente sistematica, unitaria e ragionevole dell’intera disciplina in vigore.

Come ha sancito la Consulta stessa in merito ad altre discipline legislative ispirate alla stessa ratio: il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto disporre in relazione al fatto che l’aspirante candidato, o l’eletto, abbia subito condanne per determinate tipologie di reato caratterizzate da uno speciale e sensibile disvalore per chi si candida a rivestire, o riveste, una carica pubblica (Cfr. Corte Cost., sentt. nr. 407/92 e 114/98). Pertanto, secondo quanto si evince dalla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, il D.Lgs. 235/2012 deve essere letto mediante una interpretazione autentica, ovvero mirando a ciò che il legislatore voleva ottenere con tale norma.

Ciò scongiura ogni dubbio sulla fattispecie prevista dall’art. 8 del decreto suddetto, che prevede specificamente il caso di sospensione, con l’obiettivo, come detto, di “sollevare temporaneamente” chi ha riportato condanne in relazione a determinate tipologie di reato caratterizzate da uno speciale disvalore, allontanandolo di fatto dal consesso elettivo, al fine di “sganciare momentaneamente” dalla rilevante gestione del munus publicum chi ha ricevuto condanne, anche se di primo grado.

Oltre a ciò dobbiamo necessariamente considerare che: secondo quanto disposto dal comma V dell’art. 8 delgià citato D.Lgs. 235/2012

“La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina”.

Quindi il legislatore non dispone in maniera diretta per i casi di prescrizione, ed essendo questo il primo caso in Italia con tali connotati sarebbe stato necessario, come detto già in Commissione per la verifica delle eleggibilità,  richiedere un parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Interni per una autentica interpretazione dell’art. 8 D.Lgs. 235/2012, sia in ossequio alle richieste del Consigliere Romagnuolo, sia per esigenze logiche, dato che non esistono precedenti storici a cui far riferimento.

Inoltre, essendo questo un argomento di delicatissima natura, senza gli opportuni chiarimenti non abbiamo gli strumenti necessari per poter giudicare ed esprimere un parere pienamente cosciente sull’argomento che solo una corretta interpretazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può dare, sciogliendo, in definitiva, ogni ragionevole dubbio. In mancanza di questo parere il MoVimento 5 Stelle si è astenuto, confermando la posizione già ampiamente argomentata nella Commissione per la Verifica degli Eletti: posizione che è stata poi condivisa anche da altri Consiglieri di centrosinistra e che ha fatto letteralmente balzare dalla sedia quelli di centrodestra.

Vi lasciamo con una riflessione di Arthur Schnitzler: “È difficile decidere quando l’incapacità assume le sembianze della furfanteria e quando la furfanteria assume le sembianze dell’incapacità. Perciò sarà sempre difficile giudicare equamente i politici“.

Condividi

1 commento

  1. Ne trovano sempre una x salvarsi .quando l’ho capiranno che il tempo è scaduto.,possono trovare tutti i cavilli ,.ormai non sono piu’ credibili .poi non c’è nulla da rubare ma c’è da fare non si troverebbero a l’oro agio.Andate via da soli